La Legge di Bilancio 2023 (*) ha introdotto la possibilità per i contraenti delle polizze vita di anticipare il pagamento delle imposte dovute sul rendimento maturato fino al 31/12/2022 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata nella misura fissa del 14% (c.d. “affrancamento”). Tale imposta sostituisce quella che sarebbe applicabile sul medesimo rendimento al momento della liquidazione della polizza.

Possono fruire di questa possibilità tutti i contraenti di polizze vita di tipo rivalutabile (Ramo I) e di capitalizzazione (Ramo V), con esclusione di quelle che prevedono anche investimenti nei fondi interni (polizze unit-linked e multi-ramo) nonché delle polizze di puro rischio (temporanee per il caso di morte e Long Term Care) e dei piani pensionistici individuali (PIP e adesioni ai fondi aperti).

Sono comunque escluse le polizze la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.

L’opzione di affrancamento è esercitabile presentando  formale richiesta alla Compagnia,  mediante la compilazione dello specifico modulo, disponibile presso l’intermediario che gestisce la polizza.

Dopo aver ricevuto conferma dell’importo  e del conto sul quale effettuare il pagamento, il cliente potrà eseguire il bonifico bancario.

La richiesta di affrancamento dovrà essere inoltrata alla Compagnia entro il 31/07/2023; il relativo bonifico dovrà essere effettuato entro e non oltre l' 11/08/2023 al fine di consentire alla Compagnia di procedere al versamento dell’imposta sostitutiva nei tempi previsti dalla normativa

Avvertenza: La  Legge di Bilancio stabilisce che i contratti per i quali è esercitata l’opzione di affrancamento non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025.

 

(*) Legge 29/12/2022 n.197, art. 1 comma 114