Donna perplessa preme il pulsante di un elevatore guasto, un tipico caso di danni all'ascensore in condominio.

Danni all'ascensore: quando la responsabilità è del condominio?

Data pubblicazione: 29 Luglio 2026

  • L’ascensore è di norma una parte comune: manutenzione e responsabilità riguardano il condominio. 
  • Se il danno dipende da carenze dell’impianto o dalla sua gestione, il condominio può rispondere verso condomini e terzi. 
  • Se il guasto è causato da un uso scorretto, la responsabilità può ricadere sul soggetto che ha provocato il danno.

L’ascensore, in un condominio, è uno di quegli elementi che, finché funziona, nessuno ci bada: si usa e basta. Ma quando si ferma, si rompe o, peggio, provoca un danno a qualcuno (condomino o non), diventa immediatamente il centro della vita condominiale. Telefonate all’amministratore, discussioni tra tutti i condomini, assemblee infuocate e una domanda che torna sempre uguale: chi paga?

Parlare di ascensore in condominio significa entrare in un terreno giuridico delicato, dove si intrecciano Codice civile, norme speciali, giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile e valutazioni che, molto spesso, vanno fatte caso per caso. Non è solo una questione tecnica o economica, ma anche di diritti fondamentali, soprattutto se entrano in gioco anche persone con disabilità o difficoltà motorie.

L'articolo sarà molto corposo e, per questo, vogliamo dividerlo in parti. In questa prima parte cerchiamo di fare chiarezza su tre aspetti fondamentali:

  1. Perché l’ascensore è considerato una delle parti comuni più rilevanti dell’edificio
  2. Quando un ascensore rotto in un condominio genera responsabilità
  3. In quali casi risponde il condominio e quando, invece, il peso può ricadere sul singolo che ha causato il danno.

Secondo il Codice civile (art. 1117 c.c.), l’ascensore rientra a pieno titolo tra le parti comuni dell’edificio. Questo significa che non appartiene a uno o più proprietari in via esclusiva, ma è un impianto destinato all'effettiva utilizzazione collettiva, anche se non sempre tutti ne fanno uso quotidiano: pensa ai condomini del primo piano o del piano terra (se ce ne sono).

Ed è proprio qui che nascono molti conflitti: il fatto che non tutti lo usino non cambia la sua natura giuridica. L’ascensore è un impianto, un’opera stabile che serve alla movimentazione verticale all’interno dell’edificio e consente il pari uso delle singole unità, nel rispetto delle diverse condizioni personali e abitative.

La Corte di Cassazione Civile (Cass. civ.) (tra le tante, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11261/2021; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 4856/2020) ha più volte ribadito che l’ascensore è un bene comune anche quando:

  • alcuni proprietari delle unità immobiliari abitano al piano terra e quindi potrebbero non utilizzarlo
  • un singolo condomino dichiari di non usarlo
  • l’utilizzo è limitato a determinati orari o modalità.

Questo principio è centrale perché condiziona la ripartizione delle spese, la manutenzione ordinaria e, soprattutto, la responsabilità in caso di danni.

Un ascensore rotto in condominio non è solo un disagio. Può diventare un vero problema giuridico se il guasto provoca un danno a persone o cose. In questi casi entra in gioco l’articolo 2051 del Codice civile, che disciplina la responsabilità per danno da cose in custodia.

Secondo questa norma, il custode – in questo caso il condominio risponde dei danni causati dalla cosa, anche economicamente, salvo che provi il caso fortuito. Ed è qui che il quadro si complica.

Il condominio è considerato custode dell’impianto perché:

  • ne decide la gestione tramite assemblea condominiale
  • affida la manutenzione ordinaria e straordinaria a una ditta qualificata
  • è tenuto a rispettare precise normative di sicurezza.

Quando l’ascensore si rompe e il danno è riconducibile a carenze manutentive, la responsabilità del condominio è quasi automatica. Lo ha chiarito più volte la Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 9179/2018; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23564/2016), sottolineando che la semplice vetustà dell’impianto non è sufficiente a escludere la colpa. (Si legge su IlSole24Ore Condominio, Triola R., “Il condominio paga i danni causati dall’ascensore ma può chiamare in causa il tecnico”, 2023:  Il condominio è responsabile dei danni subiti per le anomalie dell'impianto di ascensore, del quale ha la custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. Inoltre, il fatto di aver affidato la manutenzione dell'impianto a terzi non elide tale responsabilità.)

La manutenzione dell'ascensore del condominio non è una facoltà, ma un obbligo preciso. La legge impone controlli periodici, verifiche tecniche e interventi tempestivi, sia per garantire la sicurezza sia per assicurare la fruizione del bene primario da parte di tutti i condomini.

La manutenzione ordinaria comprende tutte quelle attività necessarie a mantenere l’impianto in condizioni di efficienza:

  • controlli programmati
  • sostituzione di componenti usurati
  • verifiche di sicurezza previste dalle norme.

Se l’amministratore di condominio omette di far eseguire questi interventi, può emergere una responsabilità personale, soprattutto se l'imperizia è documentata. Verso l'esterno, quindi verso terzi, resta però ferma la responsabilità del condominio che poi potrà, eventualmente, rivalersi sull’amministratore condominiale professionista.

Esempio 1: un condomino inciampa perché l'ascensore non è allineato al piano

L'ascensore non si ferma allineato al pavimento del pianerottolo per un malfunzionamento. Questo causa l'inciampo e la caduta all'uscita di un condomino che si frattura un braccio. La Cassazione ha chiarito che il condominio, in quanto custode dell'ascensore ai sensi dell'art. 2051 c.c., è generalmente responsabile dei danni causati dal dislivello tra cabina e pianerottolo, salvo che provi il caso fortuito. La semplice distrazione della vittima non basta a escludere la responsabilità del condominio se il comportamento del danneggiato non è imprevedibile o eccezionale (Cass. civ., ord. n. 25837/2017)].

Esempio 2: ascensore rumoroso in condominio

I rumori continui e intollerabili provenienti dal vano ascensore causano stress e compromettono la qualità della vita dei condomini che vivono adiacenti al vano motore. La Cassazione di Firenze (sentenza n. 301/2024) riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale al condomino che subisce le immissioni rumorose oltre la normale tollerabilità. Il risarcimento è stato riconosciuto per la lesione del diritto al riposo, alla tranquillità domestica e al pacifico godimento dell'abitazione, anche in assenza di un danno biologico accertato.

Cosa succede quindi se un guasto provoca danni alle persone (sia fisici che non patrimoniali - ovvero danni morali, biologici o da perdita della qualità della vita ai sensi dell’art. 2059 c.c.)

Il giudice civile valuta, in primo luogo, se il condominio abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto del principio di diligenza nella gestione delle opere sulle parti comuni.

Solo in presenza di un evento davvero imprevedibile - il classico caso fortuito - il condominio può essere esonerato. 

L’amministratore non decide da solo. Le scelte più rilevanti sull’ascensore passano sempre dall’assemblea condominiale, soprattutto quando si parla di interventi di manutenzione straordinaria, sostituzione dell’ascensore del condominio o l'installazione di un ascensore nuovo.

L’assemblea approva le deliberazioni che incidono:

  • sui costi
  • sulla sicurezza
  • sulle modalità di utilizzo dell’impianto.

L’amministratore di condominio, invece, ha il compito di eseguire le decisioni, vigilare sulla corretta manutenzione e intervenire d’urgenza quando l’impianto rappresenta un pericolo.

Quando l’ascensore non funziona, il disagio non è uguale per tutti. Per persone con disabilità, anziani o chi vive ai piani alti, il blocco dell’impianto può compromettere seriamente la qualità della vita.

La Cass. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 24166/2020; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 2209/2019) ha più volte richiamato l'accordo necessario su vari interessi: da un lato la ripartizione delle spese, dall’altro la tutela dei diritti fondamentali legati alla mobilità e all’abitazione.

Ed è proprio su questo equilibrio che si fondano molte decisioni dei giudici, soprattutto quando si discute di barriere architettoniche o di innovazioni volte all’eliminazione delle stesse.

Un ascensore rotto condominio non è solo una seccatura quotidiana. In molti casi diventa un vero e proprio fatto giuridico, capace di generare responsabilità civili e, nei casi più gravi, anche contenziosi lunghi e costosi. Il Codice civile, la giurisprudenza e il buon senso impongono una valutazione caso per caso, tenendo conto:

  • dello stato dell’impianto
  • della manutenzione ordinaria effettuata
  • del comportamento dei singoli condomini o di terzi
  • del ruolo dell’amministratore e delle deliberazioni assembleari.

Vediamo allora le situazioni più frequenti, con esempi concreti.

Un condomino entra nell’ascensore, la cabina parte, si arresta bruscamente tra due piani e provoca una caduta con lesioni. La perizia accerta che il guasto era dovuto a un componente usurato, segnalato da tempo dalla ditta qualificata, ma mai sostituito.

Qui la responsabilità del condominio è piena.
L’impianto di ascensore è una delle parti comuni più delicate e il condominio, in quanto custode, risponde ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile. Il giudice civile difficilmente accoglie la tesi del caso fortuito quando emerge una carenza di controlli.

In questo scenario:

  • risponde il condominio verso il danneggiato
  • tutti i condomini partecipano alla copertura del danno

c'è la possibilità di rivalersi sull’amministratore di condominio se viene dimostrato dai verbali delle assemblee e dalle comunicazioni dei condomini che questi ha ignorato precedenti segnalazioni formali.

Un ascensore rumoroso in condominio non provoca solo fastidio. Facciamo l'esempio in cui viene dimostrato che le vibrazioni costanti hanno causato il distacco di intonaco all’interno di un appartamento, con danni materiali rilevanti.

Anche qui entra in gioco il concetto di opera mal mantenuta. L’ascensore, come impianto suscettibile di utilizzazione comune, deve garantire un funzionamento conforme alle normative di sicurezza e alle norme tecniche.

La responsabilità resta in capo al condominio, perché il danno deriva dalla manutenzione dell’opera insufficiente. La ripartizione delle spese per il risarcimento segue le stesse regole delle spese condominiali ordinarie, salvo diversa decisione dell’assemblea condominiale.

Un visitatore del condominio rimane ferito perché la porta dell’ascensore si chiude improvvisamente senza sensori funzionanti. L’ascensore era stato riattivato dopo un guasto senza un collaudo completo.

Qui la responsabilità è ancora più netta. Il condominio risponde non solo verso i proprietari, ma anche verso terzi estranei, perché la fruizione del bene primario deve essere sicura per chiunque lo utilizzi legittimamente.

La Cass. civ, Sez. III, sent. n. 15720/2019,. ha chiarito che l’uso da parte di terzi non interrompe il nesso di custodia. L’effettiva utilizzazione dell’impianto comporta un dovere di vigilanza costante.

Scenario diverso: un singolo condomino trasporta materiali ingombranti durante un trasloco, forza le porte dell’ascensore e danneggia il meccanismo di apertura. L’ascensore si blocca e richiede un intervento urgente.

In questo caso il principio cambia. Il danno non deriva da carenze dell’impianto, ma da un uso scorretto che viola il pari uso delle parti comuni. La responsabilità ricade sul solo condomino che ha causato il danno e il condominio può anticipare la riparazione per urgenza, ma ha diritto di rivalersi su chi ha causato il danno.

Un ascensore viene danneggiato da ignoti o da visitatori che manomettono i pulsanti. Nessun difetto strutturale, nessuna colpa diretta del condominio.

Qui il giudice valuta se il condominio abbia adottato misure adeguate di prevenzione (ad es. sistema di videosorveglianza, accesso controllato, segnaletica di avvertimento). Se l’evento è imprevedibile e inevitabile, nonostante l’adozione di tutte le precauzioni ragionevolmente esigibili, si può parlare di caso fortuito. Tuttavia, nella prassi, la responsabilità resta in capo al condominio, salvo che sia dimostrata la totale estraneità del fatto all’esercizio della custodia (art. 2051 c.c.). La manomissione da parte di terzi, pur configurabile in astratto come causa di esclusione della responsabilità, richiede la prova rigorosa dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento.

La differenza emerge nella gestione interna:

  • il costo della riparazione viene sostenuto da tutti i condomini
  • l’amministratore può attivarsi per individuare i responsabili
  • eventuali rimborsi assicurativi riducono l’impatto economico.

Un ascensore mostra da giorni segni evidenti di malfunzionamento. L’amministratore condominiale è informato, ma rimanda l’intervento per ragioni di costo. Nel frattempo, avviene un incidente.

Qui la Corte di cassazione è molto chiara (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23437/2018): la scelta di non intervenire non è giustificabile. Il conto del principio di diligenza nella gestione delle opere nelle parti comuni prevale sul risparmio.

La responsabilità del condominio è piena e può affiancarsi a una responsabilità personale dell’amministratore, specie se il rinvio non era supportato da alcuna urgenza o valutazione tecnica.

Quando il guasto colpisce un edificio abitato da persone con disabilità o soggetti con difficoltà motorie, la valutazione cambia tono. Un ascensore inutilizzabile per settimane può configurare una lesione di diritti fondamentali, specie se il condominio non agisce con tempestività.

In questi casi diversi tribunali (tra cui Trib. Roma, sent. n. 7842/2022; Trib. Milano, sent. n. 3651/2021) hanno valorizzato il contemperamento di vari interessi, imponendo interventi rapidi anche in presenza di costi elevati.

In sintesi:

  • se il danno deriva dall’impianto o dalla sua gestione → pagano tutti i condomini
  • se il danno è causato da un singolo condomino → paga il responsabile
  • se il danno è provocato da terzi → il condominio paga, salvo rivalsa
  • se emerge una cattiva gestione → possibile responsabilità dell’amministratore.

In ogni caso, però, è importante una valutazione caso per caso, come impone la giurisprudenza più recente.

Dopo aver visto come si verificano i danni, è utile fare un passaggio di sintesi: in quali casi la responsabilità resta in capo al condominio e quando, invece, si sposta sul singolo condomino che ha causato il problema?

Il punto di partenza resta sempre lo stesso: l’ascensore è un impianto che rientra tra le parti comuni e la sua gestione è affidata al condominio, attraverso assemblea condominiale e amministratore. Questo significa che, salvo eccezioni, la responsabilità “” tende a ricadere su tutti i condomini.

Detto questo, la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 576/2008 sul riparto dell’onere probatorio) ha chiarito che la responsabilità non è mai automatica e va valutata caso per caso, distinguendo tra:

  • danno causato dall’impianto di ascensore
  • danno causato da un uso scorretto del singolo condomino (quindi fuori dalle regole d'uso dell'ascensore)

Quando c'è un danno, in che misura i condomini devono pagarlo? Esistono quote?

Sì, esistono quote. Le spese dell’ascensore vengono ripartite tra i condomini in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà e, in parte, in misura proporzionale all’altezza del piano (art. 1124 c.c.): chi abita ai piani superiori, essendo potenzialmente un utilizzatore più frequente dell’impianto, contribuisce in misura maggiore rispetto a chi abita ai piani bassi. Il criterio combina quindi un elemento oggettivo (valore della proprietà) e uno funzionale (intensità dell’uso presunto).Generalmente possiamo dire che: quando il danno deriva da carenze strutturali, mancata manutenzione ordinaria, violazione delle normative di sicurezza o ritardi imputabili all’amministratore di condominio, la responsabilità resta del condominio.
Quando invece il danno è conseguenza diretta di un comportamento anomalo o scorretto, la responsabilità si sposta sul solo condomino responsabile.

Ma ci sono alcune domande frequenti che ciascun condomino potrebbe porsi.

È una delle domande più frequenti in assoluto. La risposta, per quanto possa sembrare controintuitiva, è sì, nella maggior parte dei casi.

Il Codice civile e la Corte di cassazione sono molto chiari (artt. 1117 e 1124 c.c.; cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6656/2022): il fatto che un condomino non utilizzi l’ascensore non incide sulla sua natura di bene comune. L’ascensore è un’opera destinata all’effettiva utilizzazione potenziale di tutti e garantisce il pari uso dell’edificio.

Questo vale anche per i proprietari degli appartamenti del piano terra o del primo piano, per chi dichiara di non usarlo mai e per chi ritiene l’ascensore superfluo.

Solo in casi eccezionali – ad esempio un ascensore privato in condominio realizzato e utilizzato esclusivamente da alcuni proprietari – è possibile escludere gli altri dalla contribuzione. Ma si tratta di ipotesi molto rare, che devono risultare in modo chiaro dagli atti e dalle deliberazioni.

Se il danno all’ascensore è riconducibile all’impianto o alla sua gestione, tutti i condomini partecipano alle spese, anche quelli contrari alla sua presenza.

Le regole di utilizzo dell’ascensore servono a prevenire danni e, soprattutto, a chiarire le responsabilità quando qualcosa va storto. In linea generale, valgono tre principi.

Il primo è quello del pari uso: ogni condomino può utilizzare l’ascensore purché non ne alteri la funzione e non ne faccia un uso anomalo o pericoloso. Trasportare oggetti incompatibili, forzare le porte o manomettere i comandi espongono il singolo condomino a una responsabilità diretta nel caso ci fossero problemi.

Il secondo principio riguarda la sicurezza. L’ascensore deve essere utilizzato nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni della ditta qualificata incaricata della manutenzione. Se un condomino ignora consapevolmente divieti o segnalazioni, il danno che ne deriva non può essere imputato al condominio.

Il terzo principio riguarda i terzi. Visitatori, ospiti o fornitori rientrano comunque nella sfera di custodia del condominio. Se il danno dipende dall’impianto, risponde il condominio; se invece il danno è causato da un comportamento scorretto del visitatore, il condominio potrà rivalersi, ma resta responsabile verso l’esterno.

Qui entra in gioco uno dei temi più delicati: la ripartizione delle spese. La regola generale prevede che le spese dell’ascensore vengano suddivise in millesimi di proprietà e in parte anche in misura proporzionale all'altezza del piano al quale si trova la proprietà del condomino (più è alto il piano, maggiore sarà l'uso che si suppone il condomino faccia).

Questo criterio tiene conto sia del valore dell’edificio, sia dell’utilità concreta dell’ascensore per chi vive ai piani alti. Non è una penalizzazione, ma un criterio di equità riconosciuto da tempo dalla giurisprudenza.

Quando il danno riguarda l’impianto in sé (guasto, usura, interventi di ripristino), la spesa segue questo schema e coinvolge tutti i condomini.
Quando invece il danno è causato da un comportamento specifico di un singolo condomino, il criterio cambia: la spesa grava su chi ha provocato il danno, anche se l’intervento viene anticipato dal condominio per ragioni di urgenza.

È una domanda molto concreta, che emerge spesso quando l’ascensore in condominio si rompe e arrivano i primi preventivi di riparazione. La risposta dipende da che tipo di danno si è verificato e da cosa lo ha causato.

Dal punto di vista giuridico, l’ascensore resta sempre un impianto inserito tra le parti comuni dell’edificio. Questo significa che il soggetto obbligato verso il condominio non è l’inquilino, ma il proprietario dell’appartamento. È lui che partecipa alle deliberazioni, che risponde delle spese e che figura nella ripartizione delle spese straordinarie approvate dall’assemblea condominiale.

Se, quindi, il danno all’ascensore deriva dall’usura dell’impianto di ascensore, dalla mancata manutenzione ordinaria, da un guasto strutturale o da interventi di ripristino decisi dall’assemblea, la spesa è a carico del proprietario delle singole unità e non dell’inquilino affittuario. Il condominio può infatti rivalersi solo sul proprietario, che poi – eventualmente – regolerà i rapporti con l’inquilino secondo il contratto di locazione. 

Il discorso cambia, invece, se il danno è causato direttamente dall’inquilino. Se viene dimostrato che il condomino in affitto (più correttamente, l’inquilino) utilizza l’ascensore in modo improprio, viola le regole di pari uso e, come conseguenza, provoca un guasto per negligenza o comportamento scorretto, la responsabilità civile ricade su chi ha causato il danno.

In questo caso il condominio può chiedere il risarcimento al solo condomino responsabile del fatto, anche se non è proprietario dell’immobile.

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Come hai visto, quando un impianto comune come l’ascensore provoca un danno, l’impatto economico ricade spesso su tutti i condomini.

Per gestire questi imprevisti puoi valutare una copertura assicurativa dedicata alle parti comuni.

Un Agente Allianz è sempre con te per aiutarti in ogni situazione. 
 

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